Art. 2.
(Funzioni della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) svolgere indagini per far emergere le reali condizioni di vita quotidiana all'interno dei nuclei familiari e delle comunità di origine extracomunitaria presenti in Italia;

          b) accertare il grado di rispetto, nei contesti di cui alla lettera a), dei diritti fondamentali della persona, di cui all'articolo

 

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1, comma 2, nonché la qualità e le cause delle violazioni di tali diritti;

          c) valutare la natura e le caratteristiche dei comportamenti che hanno provocato un incremento delle discriminazioni e delle violenze dettate da cause etniche, ideologiche e di strumentalizzazione religiosa;

          d) verificare la congruità della normativa vigente e della sua applicazione;

          e) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione delle violazioni delle discriminazioni di cui alle lettere b) e c);

          f) formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo, al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto delle violazioni e delle discriminazioni di cui alla lettera c).